Secondary ticketing: cos’è, cosa dice la legge e come difendersi
Biglietti per concerti rivenduti a prezzi gonfiati: cos’è il secondary ticketing, cosa prevede la legge italiana, come funzionano i biglietti nominativi e come evitare brutte sorprese.

Indice
- Che cos’è il secondary ticketing
- Cosa dice la legge italiana sul secondary ticketing
- Biglietti nominativi: come funzionano
- Le sanzioni dell’AGCOM contro il secondary ticketing
- Come riconoscere un sito di secondary ticketing
- Cosa fare se si è comprato un biglietto sul mercato secondario
- Domande frequenti
Quando i biglietti per un grande concerto vanno esauriti in pochi minuti, spesso ricompaiono poco dopo su altri siti a prezzi due, cinque o anche dieci volte più alti. È il fenomeno del secondary ticketing, cioè la rivendita di biglietti per spettacoli al di fuori dei canali autorizzati, quasi sempre con un forte rincaro. In Italia questa pratica è vietata dalla legge da diversi anni, e chi va ai concerti ha tutto l’interesse a conoscere le regole: sapere come funziona il mercato secondario aiuta a non pagare troppo e, soprattutto, a non restare fuori dai cancelli con un biglietto non valido.
Che cos’è il secondary ticketing
Il mercato “primario” dei biglietti è quello gestito dai sistemi di emissione autorizzati: le biglietterie ufficiali, fisiche e online, a cui l’organizzatore affida la vendita di un evento. Il mercato “secondario” è tutto ciò che avviene dopo: un biglietto già acquistato viene rimesso in vendita da qualcun altro. In sé l’idea non è assurda, perché capita di non poter più andare a un concerto e di voler cedere il proprio posto. Il problema nasce quando la rivendita diventa un’attività organizzata: soggetti che comprano grandi quantità di biglietti appena aprono le vendite, a volte con l’aiuto di programmi automatici, per poi rivenderli a prezzi gonfiati su piattaforme specializzate.
È la versione digitale del vecchio bagarinaggio davanti agli stadi e ai palazzetti. Il risultato è lo stesso: i fan pagano molto più del dovuto, gli artisti e gli organizzatori perdono il controllo sul prezzo dei propri spettacoli e una parte del pubblico rinuncia all’evento.
Cosa dice la legge italiana sul secondary ticketing
Il riferimento principale è l’articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (la legge di bilancio 2017). La norma vieta la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di biglietti per spettacoli da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione autorizzati. L’unica eccezione riguarda la vendita occasionale da parte di una persona fisica, senza scopo commerciale, a un prezzo uguale o inferiore a quello nominale, cioè quello stampato sul biglietto.
In pratica, quindi, un privato che non può più andare a un concerto può cedere il proprio biglietto a un amico allo stesso prezzo o a meno; non può invece rivenderlo con un guadagno, e nessuno può farne un’attività commerciale al di fuori dei canali ufficiali. A vigilare sul rispetto del divieto è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), che può sanzionare le piattaforme e i singoli rivenditori, con il supporto delle indagini della Guardia di Finanza.
Biglietti nominativi: come funzionano
Per rendere più difficile la speculazione, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, commi 1099 e 1100) ha introdotto l’obbligo dei biglietti nominativi per gli spettacoli che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori. L’obbligo vale per i titoli messi in vendita dal 1° luglio 2019, con le regole tecniche fissate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2019.
Il principio è semplice: sul biglietto compare il nome di chi assisterà allo spettacolo e all’ingresso può essere chiesto un documento d’identità. Se il nome non corrisponde, il biglietto non è valido. Per chi non può più partecipare sono previsti due strumenti, da usare attraverso i canali ufficiali indicati dal venditore:
- il cambio nominativo, che permette di intestare il biglietto a un’altra persona;
- la rimessa in vendita sul circuito ufficiale, che annulla il vecchio titolo e ne emette uno nuovo intestato al nuovo acquirente.
Queste operazioni non devono generare un guadagno per chi rivende, mentre il circuito può applicare costi di servizio, che vanno comunicati in modo chiaro. I tempi e le modalità cambiano da un venditore all’altro, per cui conviene leggerli con attenzione al momento dell’acquisto.
Le sanzioni dell’AGCOM contro il secondary ticketing
Negli ultimi anni l’AGCOM ha inflitto multe molto pesanti alle piattaforme di rivendita. Nel giugno 2020 ha sanzionato tre operatori per un totale di 5,58 milioni di euro, come spiegato nel comunicato stampa dell’Autorità del 18 giugno 2020. Due anni dopo è arrivata una multa ancora più alta a Viagogo, con 23,58 milioni di euro di sanzione: l’istruttoria aveva individuato annunci relativi a 131 eventi, con prezzi che in alcuni casi arrivavano a sei o sette volte il valore nominale.
| Anno | Piattaforma sanzionata | Importo della multa |
|---|---|---|
| 2020 | Viagogo | 3,7 milioni di euro |
| 2020 | StubHub | 1,75 milioni di euro |
| 2020 | Mywayticket | 130.000 euro |
| 2022 | Viagogo | 23,58 milioni di euro |
| 2023 | Viagogo | 12,24 milioni di euro |
L’ultima sanzione in tabella, del marzo 2023, riguardava 68 eventi del 2022 messi in vendita a prezzi circa dieci volte superiori a quelli nominali, tra cui concerti di Måneskin, Blanco e Renato Zero, come riportato da Open. Le multe non hanno fatto sparire del tutto il fenomeno, ma hanno chiarito un punto importante: chi vende biglietti sopra il prezzo nominale fuori dai canali autorizzati viola la legge, anche quando si presenta come una semplice “bacheca” di annunci tra privati.
Come riconoscere un sito di secondary ticketing
Molti siti di rivendita compaiono tra i primi risultati dei motori di ricerca, spesso come annunci a pagamento, e hanno una grafica che li fa sembrare biglietterie ufficiali. Alcuni segnali aiutano a riconoscerli:
- il prezzo è molto più alto di quello annunciato dall’organizzatore, oppure viene mostrato senza indicare il valore nominale;
- i biglietti risultano disponibili quando sui canali ufficiali l’evento è esaurito;
- il venditore è un privato o una società di cui non si capisce il ruolo;
- il sito non spiega come avverrà il cambio di nome su un biglietto nominativo;
- la consegna è prevista solo pochi giorni prima del concerto o in modo poco chiaro.
Il modo più sicuro per evitare sorprese è partire sempre dal sito ufficiale dell’artista o dell’organizzatore, che indica quali sono le biglietterie autorizzate per ogni data.
Cosa fare se si è comprato un biglietto sul mercato secondario
Chi ha già acquistato su un sito non ufficiale deve prima di tutto verificare se il biglietto è nominativo: in quel caso serve un cambio di nome regolare, altrimenti all’ingresso potrebbe essere rifiutato. Conviene conservare ricevute, email e conversazioni con il venditore, e usare metodi di pagamento tracciabili, che permettono di contestare l’addebito in caso di problemi. Se il biglietto si rivela falso o non valido, è utile rivolgersi alla propria banca o al circuito della carta e, nei casi più gravi, alle autorità. Le violazioni del divieto di secondary ticketing possono essere segnalate all’AGCOM, che è l’autorità competente in materia.
Domande frequenti
Il secondary ticketing è illegale in Italia?
Sì. La legge n. 232 del 2016 vieta la vendita di biglietti per spettacoli da parte di soggetti diversi dai sistemi di emissione autorizzati. È ammessa solo la cessione occasionale tra privati, senza scopo commerciale, a un prezzo uguale o inferiore a quello nominale.
Posso rivendere il mio biglietto di un concerto?
Sì, se non ci guadagni. Per i concerti in impianti con più di 5.000 posti, dove il biglietto è nominativo, bisogna usare il cambio nominativo o la rimessa in vendita offerti dal circuito ufficiale da cui lo hai acquistato.
Chi controlla il rispetto delle regole sul secondary ticketing?
La vigilanza spetta all’AGCOM, che può sanzionare piattaforme e rivenditori. Le indagini sono condotte anche con il supporto della Guardia di Finanza.
All’ingresso controllano davvero il nome sul biglietto?
Per gli eventi soggetti all’obbligo di biglietto nominativo, all’ingresso può essere richiesto un documento d’identità. Se il nome non corrisponde a quello sul titolo, il biglietto non è considerato valido.


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